la cassazione: Assemblee condominiali con tempistica da rispettare
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve pervenire al condomino almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione. Lo ha ribadito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 24041 del 30 ottobre 2020, offrendo una serie di chiarimenti su alcuni importanti corollari che spesso vengono dibattuti tra condomini e amministratore. Che cos’è l’avviso di convocazione? Ai sensi del comma 3 dell’art. 66 disp. att. c.c. — spiega Italia Oggi — l’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione. Scopo dell’avviso è naturalmente quello di informare i condomini del luogo, del giorno e dell’ora in cui l’amministratore ha ritenuto di convocare una riunione assembleare per decidere sulle questioni poste all’ordine del giorno. Nella sentenza dello scorso 30 ottobre la Suprema corte ha evidenziato come ogni condomino abbia il diritto di intervenire all’assemblea e debba quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l’avviso di convocazione sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di cui sopra. Trattasi, infatti, di atto unilaterale recettizio che, come tale, produce i propri effetti solo nel momento in cui viene a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.) o, come si dirà anche meglio più avanti, entra nella sua sfera di conoscibilità. Ne consegue che il mancato rispetto di tale termine costituisce per il condomino destinatario valido motivo di annullamento della delibera assembleare, ai sensi dell’art. 1137 c.c., come confermato dal testo ora vigente dell’art. 66, comma 3, c.c., il quale fa riferimento non solo all’omessa, ma anche alla tardiva o incompleta convocazione, specificando peraltro la legittimazione del solo condomino non ritualmente convocato ad agire in giudizio.
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